[DRIIIIN DRIIIIN]
– Pronto!
– Buongiorno Ingegne’, sono Salvatore l’installatore
– Buongiorno a te Salvatore, tutto bene?
– Alla grande Ingegne’: ho preso un lavoro per un impianto elettrico che mi impegnerà per i prossimi tre mesi almeno
– Ottimo!
– Eh già, abbiamo iniziato da due settimane. Proprio oggi stavo parlando con il cliente e ci stavamo chiedendo: ma che ci vuole il progetto per quest’impianto?
– …
– Ingenge’? Ci sei?
– Ci sono, ci sono… Mi stai dicendo che dopo due settimane di cantiere vi state ponendo il problema del progetto solo adesso?
– E lo so, lo so che avrei dovuto pensarci prima, ma se aspettavo poi rischiavo di perdere il lavoro. Ma poi ‘sto progetto ci vuole per forza?
– Allora, mettiti seduto con calma e leggiti quello che ho scritto qui sotto. Poi mi richiami e ne parliamo, ok?
– Ok Ingenge’, vado e ti chiamo stasera
– A dopo e buona lettura!
Il solito D.M. 37/08
L’ormai noto Decreto n°37 del 22 gennaio 2008 dedica l’intero Articolo 5 alla progettazione degli impianti e al comma 1 recita testualmente:
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Soffermiamoci sul primo periodo:
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
Il DM 37/08 ci dice senza ombra di dubbio che quando si procede con l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di un impianto elettrico (nel nostro caso) deve essere sempre redatto un progetto indipendentemente dall’entità dell’opera, sia che si tratti di una centrale nucleare, una scuola, un’abitazione o la cantina della casa in campagna!
A conferma di ciò, il modulo standard per la compilazione della Dichiarazione di conformità che l’installatore deve rilasciare al termine dei lavori, prevede tra gli allegati obbligatori il progetto redatto ai sensi degli articoli 5 e 7 del DM 37/08.
L’Art. 5 aggiunge poi che esistono casi in cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica e altri in cui invece può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Quali sono questi casi? Lo indica il successivo comma 2 del medesimo articolo dove si legge che (limitandoci agli impianti elettrici, elettronici e affini):
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.
E quindi?
A questo punto, semplificando al massimo, possiamo dire che:
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il progetto è sempre obbligatorio ogni volta che si ha una installazione, una trasformazione o un ampliamento di un impianto elettrico
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se il progetto è obbligatorio per l’impianto elettrico lo è anche per tutti gli impianti elettronici (telefono, rete dati, antintrusione, videocitofono, rilevazione incendi, antenna TV, videosorveglianza ecc.) coesistenti
-
per impianti complessi il progetto è redatto da un professionista specializzato iscritto negli albi professionali
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per impianti semplici il progetto è redatto o dal suddetto professionista o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice che realizzerà l’opera.
Sono invece esclusi dall’obbligo del progetto:
- gli interventi di manutenzione e manutenzione straordinaria
- gli impianti di cantiere
- gli impianti realizzati interamente all’esterno.
Infine il progetto – redatto dal professionista o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice – dovrà essere sempre allegato alla Dichiarazione di conformità e accompagnerà l’impianto per tutta la sua vita utile.



