Prima del 2008
La Legge n°46 del 5 marzo 1990 “Norme per la sicurezza degli impianti” (più nota come Legge 46/90) aveva stabilito che al termine di ogni opera di installazione, ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria di un impianto elettrico, la ditta incaricata avrebbe rilasciato una Dichiarazione di conformità (Di. Co.) alla regola dell’arte di quanto realizzato.
Sulla carta si trattò di una rivoluzione epocale: finalmente si stabilivano regole certe e responsabilità pesanti, restituendo al settore una dignità calpestata da troppo tempo.
Nella pratica non tutto filò liscio e in molti casi ditte non qualificate nè autorizzate hanno continuato ad operare senza poi poter rilasciare la Dichiarazione di conformità obbligatoria per legge: di questo complici anche i committenti che per ignoranza o per voglia di risparmiare hanno incentivato le attività illegali di installatori abusivi.
Così dopo pochi anni ci si è ritrovati di nuovo con migliaia di impianti nuovi, realizzati dopo il 1990, ma privi della necessaria certificazione richiesta tra l’altro per la compravendita di immobili, l’attivazione di utenze, la richiesta dei certificati di abilitabilità e di agibilità.
A tutto ciò aggiungiamo anche i casi in cui le Dichiarazioni di conformità siano andate smarrite o non siano state mai rilasciate perché la ditta installatrice nel frattempo aveva improvvisamente cessato l’attività.
La Legge 46/90 non prevedeva alcun meccanismo per risolvere queste situazioni e nel caso ci si avventurava per strade quantomeno discutibili.
Dal 2008
Per sanare questa situazione di irregolarità interviene finalmente il Decreto n°37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici” (in breve DM 37/08): il decreto sostituisce in toto la Legge 46/90 integrandola e correggendone alcuni aspetti.
In particolare il comma 6 dell’art. 7 del DM 37/08 sancisce che:
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Traducendo dal burocratichese, questo comma ci dice che se:
- gli impianti sono stati realizzati prima del 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM 37/08)
- la Dichiarazione di conformità non è mai stata prodotta oppure non sia più reperibile
allora ci si può rivolgere a un professionista che, previo sopralluogo con verifica strumentale e di calcolo, rilasci una Dichiarazione di rispondenza (Di.Ri), ovvero una certificazione che sostituisce la Dichiarazione di confomità mancante.
Il professionista deve avere determinati requisiti indicati nel suddetto comma del Decreto, primi tra tutti l’esperienza specifica nella tipologia di impianto che dovrà certificare.
La Dichiarazione di rispondenza
Non esiste un riferimento di legge che stabilisca come debba essere redatta questa Dichiarazione di rispondenza, nè quali siano le verifiche richieste per il suo rilascio: tutto è affidato alla professionalità e competenza del tecnico incaricato che valuterà a sua descrizione le modalità di esecuzione delle verifiche e lo stato dell’impianto garantendo personalmente quanto dichiarato.
Nel caso in cui l’impianto non rispetti i requisiti tecnici e normativi, non sarà possibile rilasciare la Dichiarazione di rispondenza e allora:
- il professionista indicherà gli interventi da eseguire per riportare nella norma l’impianto
- gli interventi verranno affidati a ditta abilitata ai sensi del DM 37/08 che rilascerà la Dichiarazione di conformità relativa solamente a quanto eseguito
- il professionista recepirà la suddetta Dichiarazione di conformità e rilascerà la Dichiarazione di rispondenza.